Art. 1.
(Centro del libro e della lettura).

      1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Centro del libro e della lettura, di seguito denominato «Centro», al quale è demandata l'esecuzione delle politiche nazionali a favore della lettura e dell'editoria libraria e multimediale.
      2. Il Centro è diretto da un dirigente di livello generale.
      3. Con apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate l'autonomia organizzativa, scientifica e amministrativa del Centro.
      4. Il Centro:

          a) organizza e promuove, anche in collaborazione con altri Ministeri, con le regioni e con gli enti locali, con associazioni culturali, con associazioni degli autori, degli editori, dei librai e dei bibliotecari, manifestazioni ed eventi, in Italia e all'estero, sulla produzione editoriale italiana e sulla promozione della lettura;

          b) coordina l'esecuzione degli interventi del Governo volti a favorire la promozione del libro italiano all'estero;

          c) realizza campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura;

          d) gestisce gli aiuti pubblici alla produzione editoriale nazionale, alla diffusione del libro italiano e degli autori italiani all'estero, alla promozione della lettura;

          e) favorisce la pubblicazione in qualsiasi formato, anche in collaborazione con

 

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privati, di bibliografie, cataloghi e repertori;

          f) sostiene programmi e corsi di formazione e di aggiornamento professionale rivolti agli operatori professionali del libro realizzati da qualificati soggetti pubblici e privati;

          g) valorizza qualificati progetti e attività di promozione della lettura svolti da istituzioni, biblioteche, scuole e altri organismi pubblici e privati non a scopo di lucro, con particolare riguardo alle iniziative rivolte ai ragazzi, ai giovani e alle persone ospitate in strutture di rieducazione o in stato di disagio sociale;

          h) incentiva l'attività di autori e traduttori, anche attraverso la concessione di borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere letterarie e di saggistica, purché non pubblicate a loro spese;

          i) svolge compiti di osservatorio del libro e della lettura. In particolare:

              1) studia la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e propone iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

              2) studia l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e propone iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

              3) studia l'evoluzione dell'offerta libraria in Italia, i comportamenti di acquisto e il settore editoriale in generale;

              4) raccoglie e diffonde informazioni sulle iniziative comunitarie, nazionali e regionali a favore del libro e dell'editoria o comunque utili per gli operatori editoriali, nonché sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero.

      5. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle sue funzioni, al Centro sono assegnati il personale e le strutture dell'Istituto per il libro che è, conseguentemente,

 

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soppresso. Il Ministro per i beni e le attività culturali determina con proprio decreto il trasferimento al Centro delle risorse e delle strutture assegnate ai sensi del presente comma.
      6. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 4 è costituito un fondo aggiuntivo, cui sono attribuiti 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.